Referendum popolari abrogativi 8 e 9 giugno 2025

Pubblicati i D.P.R. del 31 marzo 2025 di indizione dei referendum popolari abrogativi nei giorni 8 e 9 giugno

Data :

9 aprile 2025

Referendum popolari abrogativi  8 e 9 giugno 2025
Municipium

Descrizione

DECRETI DI INDIZIONE DEI REFERENDUM

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025 sono stati pubblicati i D.P.R. 31 marzo 2025 di indizione dei 5 referendum popolari abrogativi, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale numeri 11, 12, 13, 14, 15 in data 20 gennaio 2025, che si svolgeranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, riportanti le seguenti denominazioni e numero progessivo:

1. Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Il testo del quesito referendario è il seguente:

"Volete voi l'abrogazione del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29*06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?"

2 Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

Il testo del quesito referendario è il seguente:

"Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"?"

3 Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Il testo del quesito referendario è il seguente:

"Volete voi che sia abrogato il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis , limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quanto il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?

4 Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

Il testo del quesito referendario è il seguente:

"Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici"?"

5 Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana

Il testo del quesito referendario è il seguente:

"Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?"

VOTO IN ITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa

In particolare il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi dell' art. 1, comma 3 e 4 della Legge n. 459/2001 nonché dell'art 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione dei Referendum, e cioè entro Giovedì 10 Aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello qui allegato, che, compilato, dovrà essere inviato all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio

ALLEGATO OPZIONE DI VOTO

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27 ha introdotto la possibilità di voto per i cittadini che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Provincia diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Secondo il decreto, quindi, possono votare nel Comune di domicilio gli elettori che:

  • sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune di un'altra provincia rispetto a quella del domicilio (Monza e della Brianza);
  • sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie.

Per esercitare il diritto di voto fuori sede, i suddetti elettori devono presentare una domanda al Comune in cui sono temporaneamente domiciliati (Barlassina) per l'ammissione al voto nel medesimo Comune, usando preferibilmente il modello allegato, sul quale va apposta firma autografa (non sono accettate firme grafiche incollate sul modello)

Nella domanda devono essere indicati l'indirizzo completo di residenza e l'indirizzo di temporaneo domicilio nonché, laddove possibile, un recapito di posta elettronica.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copa della tessera elettorale personale rilasciata dal Comune di residenza;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, e cioè della documentazione attestante la motivazione di studio, lavoro o cure mediche per la quale l'elettore si trova temporaneamente domiciliato nel Comune di Barlassina. La condizione di studente, di lavoratore o di sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci)

La domanda può essere presentata personalmente o tramite persona delegata, presso l'Ufficio Protocollo in Piazza Cavoru 3, Barlassina, negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle ore 16:45 alle ore 18) oppure via email agli indirizzi ufficio.elettorale@comunebarlassina.it oppure comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it entro domenica 4 maggio 2025

La revoca può essere presentata - con le stesse modalità di presentazione della domanda entro mercoledì 14 maggio 2025

Entro martedì 3 giugno 2025, il Comune di temporaneo domiclio (Barlassina) rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione elettorale presso cui votare.

Per poter votare, l'elettore fuori sede dovrà esibire al seggio l'attestazione di ammissione al voto, il proprio documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale rilasciata dal Comune di residenza

DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO 

Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2025, 17:54

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